Art. 13.
(Rapporto della Commissione).

      1. La Commissione trasmette al Parlamento, ai fini dell'esame da parte dei competenti organi parlamentari, un anno dopo la data di entrata in vigore della

 

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presente legge e, in seguito, con cadenza biennale, un rapporto sull'attuazione della presente legge, corredato dalle valutazioni della stessa Commissione.
      2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1, la Commissione può chiedere la collaborazione di esperti nonché raccogliere tutte le informazioni utili da autorità e da istituzioni nonché da ogni altro soggetto, pubblico o privato. Le informazioni raccolte dalla Commissione sono coperte dal segreto, in particolare per quanto riguarda l'identità delle persone citate nel documento di registrazione di cui all'articolo 12, comma 2.
      3. La Commissione può trasmettere le informazioni statistiche contenute nel rapporto di cui al presente articolo, ad eccezione dei dati aventi carattere personale, agli istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici che ne facciano richiesta motivata.